Art. 13

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attività presso più datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonchè al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attività principale. Il lavoratore è obbligato, per ottenere l'indennità, a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attività complementari.
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LEGGE 10 giugno 1940, n. 653 (Art. 13 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.) — Testo vigente | Portale Normativo