Art. 11

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonchè qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennità corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovrà essere fatta in conformità delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo