Art. 11
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonchè qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennità corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovrà essere fatta in conformità delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'.
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