Art. 6

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennità previsti dall' è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente è rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennità stessa è calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell' del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825. Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennità. Per la determinazione del trattamento militare sarà approvata dal Comitato, di cui all', apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito.
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