Art. 1

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all' della presente legge, è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi. In favore degli impiegati suindicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia. Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità.
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