Art. 2
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all', che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonchè:
a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;
b) i riformati;
c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perchè residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;
i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-2