Art. 7
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
I contributi dovuti alla Cassa e le indennità previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennità dalla fine del richiamo.
La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.
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