Art. 12
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennità corrisposte ai sensi nell', dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell' per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.
Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare delle indennità per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
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