Art. 3

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Per provvedere al trattamento previsto dall' è istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed è posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che è determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all', con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Esso è fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
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