Art. 5

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
In caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda, ai dipendenti non sarà continuato il trattamento previsto all'. In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.
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