Art. 16

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennità fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto è stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
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