Art. 21
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.
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