Art. 24

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati: 1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge; 2° esaminare i risultati annuali di gestione; 3° approvare le tabelle di cui all'; 4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge; 5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge. Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.
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