Art. 24
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
2° esaminare i risultati annuali di gestione;
3° approvare le tabelle di cui all';
4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.
Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-24