Art. 24 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 24

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati: 1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge; 2° esaminare i risultati annuali di gestione; 3° approvare le tabelle di cui all'; 4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge; 5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge. Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-24