Art. 25

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva. Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.
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LEGGE 10 giugno 1940, n. 653 (Art. 25 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.) — Testo vigente | Portale Normativo