Art. 20
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Per il recupero delle indennità non dovute la Cassa può emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilità nel pagamento delle indennità stesse.
Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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