Art. 29

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli , è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all', limitatamente alla durata del contratto. Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine è sospesa. L'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui è stato richiamato e gli sarà regolarmente dovuto il trattamento di cui all'. All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all', fino al termine del richiamo alle armi.
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