Art. 29 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 29

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli , è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all', limitatamente alla durata del contratto. Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine è sospesa. L'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui è stato richiamato e gli sarà regolarmente dovuto il trattamento di cui all'. All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all', fino al termine del richiamo alle armi.
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