Art. 27
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione.
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