Art. 27 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 27

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione.
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