Art. 32

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 15 gen 2000
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000. Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. Le indennità di cui all' della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000. Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila . (9)
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