Art. 32 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 32

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 15 gen 2000
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000. Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. Le indennità di cui all' della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000. Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila . (9)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-32