Art. 34

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo. La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalità di cui all' del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sarà stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.
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