Art. 35
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.
Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.
Sono abrogate altresì le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all', per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e può essere altresì disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.
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