Art. 13
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 22 giu 1972
Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.
È fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per ii personale dell' « Agenzia Stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai 'sensi dell', comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno.
È dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.
La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell'.
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