Art. 14

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 22 giu 1972
Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì. Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.
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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370 (Art. 14 Riposo domenicale e settimanale.) — Testo vigente | Portale Normativo