Art. 16

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Può essere compiuto in domenica il lavoro: a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) di vigilanza, delle aziende e degli impianti; c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.
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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-16

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