Art. 12
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonchè un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.
Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito per le altre aziende.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-12