Art. 10
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti, è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.
Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.
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