Art. 6
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 5 dic 1994
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N.339
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Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.
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