Art. 2
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.
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