Art. 7
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni sindacali interessate:
a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anzichè per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;
c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.
I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili. Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.
In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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