Art. 9

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo