Art. 8

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Fermo restando il disposto dell', nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro. Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonchè le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.
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