Art. 15
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.
Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.
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