Art. 19
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podestà, ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele.
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