Art. 22

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 22 giu 1972
Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì. Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì. Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì. Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo