Art. 27
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 26 apr 1995
(Sanzioni amministrative).
Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
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