Art. 25
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 22 giu 1972
Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.
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