Art. 25

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 22 giu 1972
Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.
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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370 (Art. 25 Riposo domenicale e settimanale.) — Testo vigente | Portale Normativo