Art. 26

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 22 giu 1972
Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche. È consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purchè tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
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