Art. 29
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;
2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807;
3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;
4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;
5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;
6° l' della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;
7° l' del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;
8° gli lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-29