Art. 29

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo; 2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807; 3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali; 4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali; 5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236; 6° l' della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali; 7° l' del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali; 8° gli lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo