Art. 24

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 22 giu 1972
È vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.
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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370 (Art. 24 Riposo domenicale e settimanale.) — Testo vigente | Portale Normativo