Art. 20

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico. Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.
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