Art. 30

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
La presente legge entrerà in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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