Art. 27 · LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Art. 27

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 26 apr 1995
(Sanzioni amministrative). Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
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