Art. 36

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.
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