Art. 35
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Con decreto Reale, saranno estese alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale insegnamento medio.
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