Art. 30

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo, il quale sarà sostituito da un incaricato. In mancanza del titolare, la direzione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica è, di regola, affidata, per incarico, dal Ministro per l'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di L. 2640 annue. Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione può essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare. Tale nomina deve riportare l'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
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