Art. 29

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna è affidata ad un preside. Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica. Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio, dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto. All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 29 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo