Art. 33

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Il servizio di cassa delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, o all'Istituto di emissione, o ad una Cassa di risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche. Tutte le entrate sono inscritte in un conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o direttore, anche da altro membro del Consiglio o da un professore o da un funzionario della scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto.
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