Art. 28

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate. Il Ministero dell'educazione nazionale, previa inscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre. I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.
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